Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede in Faleria (Vt) l'Associazione denominata "RECERCARE" che, pur essendo filiazione della Società Italiana del Flauto Dolce, svolge la sua attività esclusivamente in ambito regionale con totale e assoluta autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa rispetto alla Società Italiana del Flauto Dolce medesima.

 

Art. 2

OGGETTO E SCOPO

A) L'associazione, escluso ogni fine di lucro, si propone i seguenti scopi:
a) prosecuzione di attività di studio e di ricerca musicologica già avviate da un triennio, attività di interesse eminentemente regionale, volte a valorizzare il patrimonio musicale nel settore delle fonti bibliografiche ed organologico strumentali;
b) creazione di un centro di documentazione storica sui musicisti (compositori, organisti, cantanti, strumentisti) di Roma e del Lazio (sec. XIV-XX);
c) creazione di un centro di documentazione storica sugli strumenti musicali (organi e strumenti diversi) esistenti nelle Chiese e nelle collezioni pubbliche e private di Roma e del Lazio;
d) creazione di un centro di iconografia musicale del Lazio;
e) allestimento di un centro bibliografico e documentario sulla musica nel Lazio;
f) corsi di didattica e concerti finalizzati alla diffusione della musica;
g) pubblicazione di una rivista periodica con i risultati dell'attività culturale e di ricerca nei settori musicologico, bibliografico, iconografico musicale, che verrà diffusa gratuitamente ai soci.

 

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

A) Il patrimonio dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE RECERCARE è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
B) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei ver­samenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio:
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
D) Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione medesima e la quota annuale di iscrizione alla stessa.
E) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione dal versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
F) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
G) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte, né è ammessa la rivalutazione della quota o contributo.

 

Art. 4

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

A) sono aderenti della associazione:
- i fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i benemeriti dell'associazione.
Gli associati sono musicologi, musicisti, bibliotecari, studiosi e tutti coloro che hanno interesse ad operare nel campo della ricerca bibliografica e musicologica e che ne facciano richiesta al comitato direttivo.
B) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
C) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
D) Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa.
E) Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
F) Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare ri­levanza dal consiglio direttivo.
G) La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non costituisce difformità nel rapporto associativo e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente ed in modo non temporaneo alla vita dell'associazione.
H) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere e­spressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
I) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
J) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei par­tecipanti all'associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso, nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
K) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione. egli può adire l'arbitrato di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

 

Art. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

A) Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;­
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.
B) L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6

ASSEMBLEA

A) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.
B) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttiva e del collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
C) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 (dieci) aderenti o da almeno 3 (tre) consiglieri oppure dal collegio dei revisori.
Salvo motivi eccezionali, l'assemblea è convocata nel territorio della provincia di Roma.
D) La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del consiglio direttivo ed ai revisori dei conti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3(tre) giorni prima dell'adunanza stessa.
E) L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
F) In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
G) Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altri che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'associazione.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.
H) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
I) Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modificazioni statutarie e, nei soli casi previsti dalla legge, la distribuzione degli utili, avanzi netti digestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole; dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione,
J) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione.

 

Art. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.
B) I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
C) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
D) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un altro membro tra gli eletti dall'assemblea non rientranti nel numero dei consiglieri. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.
E) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentale sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
F) Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, culturale, nonché gestionale, secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea, compreso il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
G) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri o dal collegio dei revisori.
La convocazione è fatta mediante lettera contenente 1'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo ed ai revisori dei conti, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga a loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. H) Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del collegio dei revisori dei conti.
I) Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione, dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo.
J) Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
K) Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

Art. 8

PRESIDENTE

A) Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
B) Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, la programmazione culturale e l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche prendere decisioni di ordine programmatico e culturale e compiere atti di straordina­ria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
C) Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l’osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
D) Il presidente ha l'obbligo di predisporre e redigere annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

Art. 9

IL VICE PRESIDENTE

A) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

 

Art. 10

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per la realizzazione delle attività statutarie (art.3) e il funzionamento dell'amministrazione dell’associazione.
B) Il segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione; cura inoltre la pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti annuali o bilanci, mediante affissione di copie o estratti presso la sede dell’associazione ed a richiesta dell’associato, mediante invio postale.

 

Art. 11

IL TESORIERE

A) Il tesoriere è scelto dal consiglio direttivo nel novero dei consiglieri o tra gli associati.
B) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A) Il collegio dei revisori dei conti si compone di 3 (tre); membri effettivi e di 2 (due) supplenti - quest'ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
B) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
C) Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
D) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

 

Art. 13

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

A) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all' associazione.
B) I libri dell'associazione sono visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

 

Art. 14

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

A) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
B) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
C) Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
D) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

Art. 15

AVANZI DI GESTIONE

A) All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni similari.
B} L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16

SCIOGLIMENTO

A) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni culturali similari o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

A) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.
B) L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile di Roma.

 

Art. 18

LEGGE APPLICABILE

A) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.